
Nuovo Regolamento sulla nautica da diporto
Gennaio 31, 2009Decreto 29 luglio 2008
Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005 , n. 171, recante il codice della nautica da diporto.
Entrato in vigore dal 21 dicembre 2008
(regalo di Natale del Governo a tutti i diportisti italiani)
Art. 54.
Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza
1. Le unita’ da diporto devono avere a bordo i mezzi di salvataggio
individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza minimi indicati
nell’allegato V in relazione alla navigazione effettivamente svolta.
I mezzi di salvataggio individuali e collettivi devono essere
sufficienti per il numero delle persone presenti a bordo, compreso
l’equipaggio.
2. Dal 1° gennaio 2009 gli apparecchi galleggianti indicati
nell’Allegato V sono sostituiti con zattere di salvataggio
autogonfiabili, i cui requisiti tecnici saranno determinati dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Significa che:
- Per andare oltre le 6 miglia non basta più l’autogonfiabile ma occorre la “zattera” di salvataggio (per chi la produce).
Immaginate di dover buttar via l’autogonfiabile appena acquistato e sborsare un prezzo sei-sette volte maggiore e sperare che a bordo abbiate spazio per metterla.
Come tutti i politici, non differente dai precedenti, questa volta ad ingrassare sarà la lobby dei produttori di zattere.
Avevano il pacco gia pronto e confezionato:
SCARICA IL REGALO DEL MINISTRO PER INTERO
Scaricate l’immagine WARNING e fatela girare per le banchine:
- salverete i disinformati da sprechi economici e dalle solite multe;
- brinderemo da tutti i mari italiani ai nostri govenanti;












