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Nuovo Regolamento sulla nautica da diporto

Gennaio 31, 2009

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Decreto 29 luglio 2008

Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005 , n. 171, recante il codice della nautica da diporto.

Entrato in vigore dal 21 dicembre 2008

(regalo di Natale del Governo a tutti i diportisti italiani)

Art. 54.
Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza
1. Le unita’ da diporto devono avere a bordo i mezzi di salvataggio
individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza minimi indicati
nell’allegato V in relazione alla navigazione effettivamente svolta.
I mezzi di salvataggio individuali e collettivi devono essere
sufficienti per il numero delle persone presenti a bordo, compreso
l’equipaggio.
2. Dal 1° gennaio 2009 gli apparecchi galleggianti indicati
nell’Allegato V sono sostituiti con zattere di salvataggio
autogonfiabili,
i cui requisiti tecnici saranno determinati dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Significa che:

  • Per andare oltre le 6 miglia non basta più l’autogonfiabile ma occorre la “zattera” di salvataggio (per chi la produce).

Immaginate di dover buttar via l’autogonfiabile appena acquistato e sborsare un prezzo sei-sette volte maggiore e sperare che a bordo abbiate spazio per metterla.

Come tutti i politici, non differente dai precedenti, questa volta ad ingrassare sarà la lobby dei produttori di zattere.

Avevano il pacco gia pronto e confezionato:

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SCARICA IL REGALO DEL MINISTRO PER INTERO

Scaricate l’immagine WARNING e fatela girare per le banchine:

  1. salverete i disinformati da sprechi economici e dalle solite multe;
  2. brinderemo da tutti i mari italiani ai nostri govenanti;

POVERA ITALIA